Art. 18.

      1. Se un bene immobile sequestrato resta invenduto per tre incanti successivi, il giudice delegato ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e la vendita resta sospesa fino all'esito del procedimento di prevenzione.
      2. Fino all'esito del procedimento di prevenzione, nell'ipotesi di ripartizioni parziali i creditori ammessi ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della presente legge, sono equiparati ad ogni effetto ai creditori indicati all'articolo 113, numero 3), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
      3. Intervenuta la confisca, in ogni caso i beni rimasti invenduti per tre incanti successivi sono sottratti alla procedura fallimentare e destinati agli utilizzi previsti dalle disposizioni vigenti in tema di destinazione dei beni confiscati.

 

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